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Sez. L, Sentenza n. 4323 del 24/06/1983 (Rv. 429223 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - PIGNORAMENTO DI UN CREDITO DI LAVORO VANTATO DAL DEBITORE ESECUTATO VERSO IL TERZO DATORE DI LAVORO - MANCATA O CONTESTATA DICHIARAZIONE DEL TERZO - GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429223-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - PIGNORAMENTO DI UN CREDITO DI LAVORO VANTATO DAL DEBITORE ESECUTATO VERSO IL TERZO DATORE DI LAVORO - MANCATA O CONTESTATA DICHIARAZIONE DEL TERZO - GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Qualora, per il soddisfacimento di un credito, si instauri procedimento di espropriazione presso terzi, ancorché con riguardo ad un debito di lavoro del terzo verso l'esecutato, il giudizio di accertamento dell'Obbligo del terzo, il quale venga promosso seguito di Mancanza o di contestazione sulla dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., spetta, anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533, alla Competenza del pretore o del tribunale, secondo i criteri di valore fissati dall'art. 548, comma primo, cod. proc. civ. e non alla Competenza esclusiva del pretore, quale giudice del lavoro, dal momento che l'art. 618 bis cod. proc. civ. (nuovo testo) attribuisce alla Competenza esclusiva del giudice del lavoro i soli giudizi di opposizione ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ. avverso esecuzioni in materia di lavoro e non anche quelli per l'accertamento dell'Obbligo del terzo. (V 476/76, mass n 379129).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)