Sez. 1, Sentenza n. 8831 del 05/09/1998 (Rv. 518639 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Indennità di buonuscita - Indicazione nella dichiarazione dei redditi - Omissione - Preclusione del rimborso dell'IRPEF a seguito di riliquidazione dell'imposta a sensi della legge n. 482/86 - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
Il rimborso, a seguito di riliquidazione ai sensi della legge 26 settembre 1985 n. 482, dell'IRPEF, corrisposta sulla indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S., non è precluso dalla mancata indicazione delle somme percepite a tale titolo nella dichiarazione dei redditi. In tal caso, infatti, non trova applicazione il quarto comma dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, secondo il quale "non è ammesso il rimborso delle ritenute d'acconto di redditi non dichiarati", atteso che secondo i criteri introdotti dalla citata legge n. 482/85 il prelievo attuato dal soggetto tenuto alla corresponsione della indennità non è più a titolo di acconto, ma è a titolo di imposta definitiva, con la conseguente applicazione dell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (e dell'art. 3 del T.U. del 1986) che esclude dalla base imponibile (e dall'obbligo della dichiarazione) i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 42 bis CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)