Sez. 3, Sentenza n. 2101 del 11/11/2008 Ud. (dep. 20/01/2009) Rv. 242256 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE | Consulenza tecnica disposta dal P.M. - Dichiarazioni delle parti al consulente - Utilizzabilità nel rito abbreviato - Ragioni - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE
L'inutilizzabilità delle notizie che il perito o il consulente riceva, in sede di espletamento di incarico, dall'imputato, dalla persona offesa o da altre persone, non ha natura patologica bensì fisiologica, sicché il contenuto della consulenza tecnica disposta dal P.M. può essere legittimamente utilizzato nel rito abbreviato, ai fini di prova della responsabilità dell'imputato, anche con riguardo a dette notizie. (Fattispecie di avvenuta utilizzazione di consulenza psicopedagogica disposta in procedimento per reato di violenza sessuale su minore contenente la descrizione, da parte della persona offesa, degli abusi subiti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)