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Sez. 5, Sentenza n. 14389 del 15/06/2010 (Rv. 613713 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Costituzione del ricorrente - Deposito della copia presso la segreteria del giudice tributario - Mancata sottoscrizione in originale della copia - Inammissibilità - Esclusione - Mera irregolarità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613713-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

La mancata sottoscrizione in originale, da parte del ricorrente o del suo difensore, della copia del ricorso depositata presso la segreteria del giudice tributario, non determina l'inammissibilità del ricorso, ma una mera irregolarità, atteso che l'art. 22, terzo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 richiede unicamente che la parte o il difensore (quando e se nominato) attestino la conformità di tale copia all'originale notificato alla controparte, la quale può riscontrare l'esistenza della firma nell'originale dell'atto ad essa spedito o consegnato, e che la necessità di tale requisito, a pena d'inammissibilità, non può desumersi neppure dall'art. 18, terzo comma, del d.lgs. cit., che regola unicamente l'ipotesi di ricorso proposto contro più parti, richiedendo la sottoscrizione in originale su tutte le copie dell'atto "destinate alle altre parti", e non sulla copia depositata a fini di costituzione in giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)