Sez. U, Ordinanza n. 6719 del 02/05/2003 (Rv. 562555 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione di risarcimento danni proposta da risparmiatori nei confronti della CONSOB per violazione degli obblighi di vigilanza sul credito e sul mercato mobiliare - Proposizione dell'azione dopo l'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La domanda di risarcimento del danno proposta da risparmiatori nei confronti della CONSOB per violazione degli obblighi di vigilanza sul credito e sul mercato mobiliare è devoluta, anche in base al regime di riparto della giurisdizione introdotto dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - il quale ha sostituito, fra l'altro, gli artt. 33 e 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 -, al giudice ordinario. Pur avendo, infatti, il citato art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, nel testo vigente, attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare", la suddetta domanda esula dalla giurisdizione medesima, atteso che la controversia con essa proposta deve farsi rientrare nella categoria delle "controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose" (che lo stesso art. 33 eccettua dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), dovendosi intendere per tali le controversie - come quella in esame - che, di per sè (e non per il tipo di tutela che la parte chiede in concreto), possono assumere a loro contenuto soltanto una pretesa di risarcimento del danno. Nè la giurisdizione del giudice amministrativo può essere affermata in relazione all'art. 35 del D.Lgs. n. 80 del 1998, nel testo vigente, atteso che è nelle controversie devolute alla sua giurisdizione che il giudice amministrativo può conoscere delle questioni relative al risarcimento del danno ed i risparmiatori, rispetto all'esercizio dei poteri di vigilanza verso gli operatori del settore, non versano in situazione di interesse legittimo, con conseguente insussistenza anche della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)