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Sez. 2, Sentenza n. 11195 del 27/12/1994 (Rv. 489428 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONE) | Condizione sospensiva o risolutiva - Termine di verifica o mancata verifica dell'evento - Carenza - Vincolo delle parti a tempo indeterminato - Configurabilità - Esclusione - Rapporto sottoposto a condizione sospensiva senza indicazione del termine di verifica dell'evento - Inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione - Configurabilità - Condizioni - Condizione costituita dall'adempimento dell'obbligazione principale di una parte - Mancato avveramento - Configurabilità - Condizioni - Decorrenza.
Stato
decisa il 1994-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489428-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONE)

La carenza della indicazione di un termine entro il quale la condizione sospensiva o risolutiva debba verificarsi o mancare non comporta necessariamente un vincolo a tempo indeterminato delle parti ben potendosi il termine desumere implicitamente dalle esigenze di tutela degli opposti interessi delle parti con la conseguenza che quando il rapporto giuridico sia sospensivamente condizionato al verificarsi di un evento del quale non sia indicato il termine entro il quale possa utilmente avverarsi, il contratto deve considerarsi inefficace per il mancato avveramento della condizione - senza che ricorra l'esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice - dal momento in cui sia decorso il lasso di tempo congruo entro il quale la condizione avrebbe dovuto avverarsi e con l'ulteriore conseguenza che, quando la condizione è quella dell'adempimento dell'obbligazione principale di una parte, la condizione deve considerarsi non avverata nel momento in cui la mora del soggetto obbligato abbia assunto il carattere di un inadempimento di non scarsa importanza, che renda non più possibile l'adempimento della obbligazione contro la volontà del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)