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Sez. 5, Sentenza n. 7215 del 26/01/2006 Ud. (dep. 27/02/2006) Rv. 233639 - 01

GIUDICE DI PACE - SANZIONI - IN GENERE | Successione di leggi penali - Avvenuta applicazione della sospensione condizionale della pena - Applicazione del trattamento previsto dall'art. 52 D.Lgs. n. 274 del 2000 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233639-01

GIUDICE DI PACE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di successione di leggi penali (art. 2, comma terzo, cod. pen.), con riguardo ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace (nella specie delitto di lesioni), non può applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 274 del 2000, ancorché in linea di principio più favorevole, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, in quanto il successivo art. 60, escludendo esplicitamente la concessione del beneficio della pena sospesa, rende in concreto le nuove disposizioni meno favorevoli all'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)