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Sez. U, Sentenza n. 2249 del 29/03/1983 (Rv. 427093 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - GIUDIZIO DAVANTI ALLE COMMISSIONI E GIUDIZIO DAVANTI ALL'A.G.O.: RAPPORTI - CONTROVERSIA FRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE IN ORDINE ALLE RITENUTE EFFETTUATE DAL PRIMO QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO DEL LAVORO - SUSSISTENZA - DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427093-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - GIUDIZIO DAVANTI ALLE COMMISSIONI E GIUDIZIO DAVANTI ALL'A.G.O.: RAPPORTI - CONTROVERSIA FRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE IN ORDINE ALLE RITENUTE EFFETTUATE DAL PRIMO QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO DEL LAVORO - SUSSISTENZA - DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La controversia fra il datore di lavoro ed il lavoratore, che riguardi esclusivamente la legittimità delle ritenute effettuate dal primo su somme corrisposte al secondo, in qualità di sostituto di imposta per l'IRPEF, ancorché in osservanza di istruzioni e circolari diramate dall'amministrazione finanziaria, ma senza introdurre alcuna pretesa nei confronti di quest'ultima, spetta alla cognizione del giudice ordinario, secondo le regole di Competenza del rito del lavoro, e non delle commissioni tributarie, in quanto investe non il rapporto d'imposta, ma le posizioni di credito e debito dei predetti soggetti nell'ambito del rapporto di lavoro, salva restando la facoltà dell'uno o dell'altro di insorgere davanti alle commissioni tributarie contestando la debenza dell'imposta avverso gli eventuali Atti dell'amministrazione finanziaria, anche al fine del rimborso di quanto versato, nonché la possibilità di una sospensione del procedimento davanti al giudice ordinario, ove tale controversia di imposta sia stata introdotta, nel concorso dei presupposti fissati dall'art. 295 cod. proc. civ.. (V 2118/81, mass n 412841; (V 747/78, mass n 390083).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)