Sez. 5, Sentenza n. 2873 del 08/05/1998 Cc. (dep. 13/07/1998) Rv. 211699 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Violazione delle regole relative - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Possibilità di ricusazione - Sussistenza.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
Una situazione di incompatibilità del magistrato può essere fatta valere solo come causa di ricusazione secondo i termini e le modalità all'uopo stabilite, ma non può determinare nullità; la legge invero non prevede tale conseguenza, né l'incompatibilità incide sul concetto di capacità del giudice ex artt. 178, comma primo lett.e) cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)