Sez. L, Sentenza n. 1747 del 14/03/1986 (Rv. 445064 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - ASSISTENZA FARMACEUTICA - MEDICINALE NON CONTEMPLATO NEL PRONTUARIO TERAPEUTICO - RIFIUTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI INTERESSATI - ILLEGITTIMITÀ - LIMITI.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - ASSISTENZA FARMACEUTICA - MEDICINALE NON CONTEMPLATO NEL PRONTUARIO TERAPEUTICO - RIFIUTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI INTERESSATI - ILLEGITTIMITÀ - LIMITI.*
I decreti ministeriali di revisione periodica annuale del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica, previsti dall'art. 9, terzo comma, del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, hanno natura di Atti amministrativi di mero accertamento tecnico, volti a mettere in essere criteri uniformi circa la pratica attuazione dell'assistenza farmaceutica. Consegue che gli enti interessati non possono negare ai propri assistiti la somministrazione di un medicinale solo perché esso non è contemplato nel prontuario terapeutico, dovendo in tali ipotesi, operare il principio che il prodotto debba essere rimborsato all'avente diritto, qualora ricorrano le condizioni di indispensabilità ed insostituibilità con altro preparato farmaceutico, di altrettanta adeguata efficacia curativa, contemplato nel prontuario. (V 1504/85, mass n 439511; (V 6000/83, mass n 430803; (V 390/82, mass n 418085; (Conf 5171/82, mass n 423036).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 9, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)