Sez. 3, Sentenza n. 1669 del 17/02/1998 (Rv. 512704 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Ricognizione del promittente della servitù passiva del fondo da alienare e attiva di un fondo del promissario - Interpretazione della clausola come costitutiva di servitù - Legittimità - Contestazione della parte esercitante la prelazione - Inammissibilità - Configurabilità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Se il promittente, nel preliminare di vendita del fondo agricolo, dà atto che esso è servente a vantaggio di un fondo già appartenente al promissario, è conforme ai canoni ermeneutici (artt. 1362 e 1367 cod. civ.) interpretare tale clausola non come irrilevante ricognizione di un diritto reale parziale o qualificazione giuridica di un bene, bensì costitutiva di un diritto reale di servitù (art. 1032 cod. civ.), che chi intende esercitare il diritto di prelazione (artt. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590 e 7 legge 14 agosto 1971 n. 817) non può negare, perché in tal modo formula una controproposta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2720, Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)