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Sez. 5, Sentenza n. 1913 del 30/01/2007 (Rv. 595833 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Compravendita di un immobile destinato ad albergo - Cessione di azienda - Configurabilità - Presupposti - Acquisto successivo dei beni strumentali per l'esercizio dell'attività alberghiera - Insufficienza - Trasferimento di un complesso organizzato "ex ante" per l'esercizio dell'impresa - Necessità.
Stato
decisa il 2007-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595833-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

Ai fini della qualificazione come cessione di azienda alberghiera, assoggettabile ad imposta di registro anziché ad IVA, della compravendita di un complesso immobiliare già adibito ad albergo, non è sufficiente la circostanza che l'acquirente, albergatore di professione, abbia successivamente provveduto a ricostituire l'azienda dismessa dal venditore, acquistando in tempi diversi e da altri soggetti i beni strumentali (arredi, attrezzature, impianti e servizi) destinati all'esercizio di quell'attività. La cessione dell'azienda, infatti, pur non richiedendo che l'esercizio dell'impresa sia attuale (bastando la preordinazione dei beni strumentali tra loro interdipendenti ad integrare la potenzialità produttiva dell'azienda, che permane ancorchè non risultino cedute le pregresse relazioni finanziarie, commerciali e personali), presuppone il trasferimento non già di uno o più beni considerati nella loro individualità giuridica, ma di un insieme organicamente finalizzato "ex ante" all'esercizio dell'attività di impresa, e non è pertanto configurabile nell'ipotesi in cui il contratto abbia riguardato un complesso immobiliare assemblato e coordinato "ex post" dall'acquirente con i fattori occorrenti per elevare il compendio così costituito al rango di azienda, che in quanto tale non esisteva prima del trasferimento.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2558

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)