Sez. 1, Sentenza n. 3003 del 07/04/1997 (Rv. 503551 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione acquisitiva - Avvenuto deposito di somma liquidata a titolo di contenuto di esproprio, presso la Cassa Depositi e Prestiti - Computabilità, ove non riscossa, in conto del danno.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il deposito di somma a titolo di indennità di espropriazione presso la Cassa Depositi e Prestiti ha efficacia liberatoria, ai sensi dell'art. 49, primo comma, della legge 25 giugno 1865 n. 2359, soltanto nell'ambito della procedura espropriativa conclusa con efficace decreto di esproprio. Pertanto, nel caso in cui l'effetto ablatorio si produca a seguito di occupazione acquisitiva, la somma depositata e non riscossa non può essere computata nella determinazione del risarcimento del danno subito in conseguenza della perdita del bene.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)