Sez. 1, Sentenza n. 11279 del 22/11/1990 (Rv. 469874 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - SOMME RELATIVE - OBBLIGO DI DEPOSITO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - SOMME RELATIVE - OBBLIGO DI DEPOSITO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo del deposito presso la cassa depositi e prestiti, previsto dal combinato disposto degli artt. 48 e 30 della legge n. 2359 del 1865, sussiste sia per l'indennità di espropriazione che per quella di occupazione legittima, ma non anche per le somme liquidate giudizialmente a titolo di risarcimento dei danni per illegittima occupazione, le quali vanno corrisposte direttamente dal danneggiante, al soggetto che ha subito il danno. (V 7243/83, mass n 431845).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 30, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)