Sez. L, Sentenza n. 1893 del 09/02/2001 (Rv. 543764 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Notifica di un'ordinanza al procuratore costituito presso il suo domicilio e non presso quello eletto - Non effettuata a mani proprie - Nullità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE
In tema di notificazione di atti al difensore che eserciti fuori distretto, non può dichiararsi la nullità della notifica al procuratore costituito effettuata nel suo domicilio, ancorché non a mani proprie, invece che nel domicilio eletto nel luogo ove ha sede l'autorità competente per il giudizio, salvo che il suddetto difensore non deduca di non aver avuto, per qualsiasi ragione, tempestiva conoscenza dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)