diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7613 del 17/07/1999 (Rv. 528726 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Elezione di domicilio da parte del difensore esercitante fuori distretto nel luogo della sede dell'Autorità giudiziaria competente - Notificazione dell'impugnazione a mani proprie del difensore in luogo diverso dal domicilio eletto - Validità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528726-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui al difensore che esercitando fuori distretto abbia eletto domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità competente per il giudizio a norma dell'art. 82 R.D. n. 37 del 1934, sia stata notificata l'impugnazione a mani proprie, ancorché in luogo diverso dal domicilio eletto, la notifica deve ritenersi valida, atteso che l'art. 330 cod. proc. civ. nel prevedere per il caso di mancata elezione di domicilio della parte all'atto della notificazione della sentenza che l'impugnazione sia notificata presso il procuratore costituito, non contiene una mera indicazione del luogo della notifica, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga "ex lege" dei poteri conferitigli per il giudizio "a quo" e che pertanto la notifica risulta eseguita nel rispetto dell'art. 138 cod. proc. civ., secondo il quale l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notifica mediante la consegna della copia dell'atto a mani proprie del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)