diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 17303 del 31/07/2006 (Rv. 591854 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Liquidazione equitativa - Poteri del giudice - Presupposti - Accertamento - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2006-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591854-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

In tema di risarcimento del danno, il potere del giudice di procedere, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a liquidazione equitativa compete non soltanto se il danneggiato sia nell'impossibilità di fornire congrui elementi al riguardo, ma anche quando quelli offerti non siano ritenuti di sicura efficacia probatoria; peraltro, tale valutazione, avendo ad oggetto un apprezzamento di fatto, è sottratta al sindacato di legittimità se immune da vizi logici e giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)