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Sez. 1, Sentenza n. 2560 del 12/03/1987 (Rv. 451710 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - RIVALSA - PRIVILEGIO - PAGAMENTO DELL'I.V.A. ALL'IMPORTAZIONE - DA PARTE DELLO SPEDIZIONIERE - PAGAMENTO DI DEBITO PROPRIO - SURROGAZIONE NEL PRIVILEGIO SPETTANTE ALLO STATO - GARANZIA DELL'IMPOSTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451710-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - RIVALSA - PRIVILEGIO - PAGAMENTO DELL'I.V.A. ALL'IMPORTAZIONE - DA PARTE DELLO SPEDIZIONIERE - PAGAMENTO DI DEBITO PROPRIO - SURROGAZIONE NEL PRIVILEGIO SPETTANTE ALLO STATO - GARANZIA DELL'IMPOSTA - ESCLUSIONE.*

Lo spedizioniere, pagando, in qualità di presentatore o detentore della merce importata al passaggio della linea di confine, l'IVA cosiddetta all'importazione, assolve un debito proprio, non un debito del proprietario della merce medesima (il quale può assumere la veste di coobbligato in solido), e, pertanto, in Sede di rivalsa contro detto proprietario, non si surroga nel privilegio spettante allo stato a garanzia di quella imposta. (V 6734/83, mass n 431448).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752, Cod. Civ. art. 2758 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)