Sez. 1, Ordinanza n. 3789 del 18/10/2000 Cc. (dep. 31/01/2001) Rv. 218041 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - IN GENERE | Richiesta formulata sulla base di nuove prove - Cause di inammissibilità - "Manifesta infondatezza" - Delibazione preliminare relativa - Contenuto e limiti.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - IN GENERE
In tema di revisione chiesta ai sensi dell'art. 630 lett. c)- cod. proc. pen., la previsione, nell'art. 634 stesso codice, dell'inammissibilità della domanda anche per "manifesta infondatezza" impone alla Corte d'appello di compiere una delibazione preliminare di merito intesa a verificare che la "nuova prova" dedotta sia intrinsecamente idonea a determinare, da sola o congiuntamente alle prove già valutate, il proscioglimento dell'imputato, rimanendo preclusa in questa sede qualsiasi valutazione di elementi estranei alla stessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)