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Sez. 6, Sentenza n. 3966 del 16/10/1997 Cc. (dep. 30/10/1997) Rv. 210308 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Inammissibilità per manifesta infondatezza - Rilevabilità "ictu oculi" - Necessità.
Stato
decisa il 1997-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210308-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

In tema di revisione di una sentenza di condanna, la fase dell'accertamento della ammissibilità della relativa istanza implica una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti, così da stabilire se essi appaiono in astratto idonei ad incidere, in senso favorevole alla tesi dell'istante, sulla valutazione delle prove a suo tempo raccolte e, nello stesso tempo, giustifichino la ragionevole previsione che essi, da soli o congiunti a quelli già esaminati nel corso del procedimento conclusosi con la sentenza di condanna, possano condurre al proscioglimento dell'istante. Ma proprio perché l'infondatezza in tale fase deve essere "manifesta", è palese che essa, per poter giustificare il giudizio di inammissibilità dell'istanza di revisione, deve essere rilevabile "ictu oculi" all'esito di un semplice esame delibativo sulla base di non controvertibili criteri di valutazione e, soprattutto, senza necessità di un approfondito esame di merito effettuato mediante il confronto dei nuovi mezzi di prova con le risultanze probatorie poste a fondamento del giudizio di condanna o con altri dati "aliunde" acquisiti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)