Sez. 1, Sentenza n. 4837 del 06/10/1998 Cc. (dep. 28/10/1998) Rv. 211458 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI | "Nuove prove" - Ammissibilità della richiesta - Valutazione ai fini di cui all'art.631 ed a quelli di cui all'art.634 c.p.p. sotto il profilo, per quest'ultimo, della non manifesta infondatezza - Criteri distintivi e regole.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI
In tema di ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di "nuove prove", mentre l'art.631 c.p.p.richiede la formulazione di un giudizio prognostico astratto in ordine alla idoneità dei nuovi elementi di prova, se accertati, a determinare la sostituzione della decisione irrevocabile di condanna con una di proscioglimento, con una qualsiasi delle formule di cui ai richiamati artt.529, 530, 531 c.p.p. (ivi compresa, quindi, anche quella.prevista dal comma 2 del citato art.530), l'art.634 c.p.p., nella parte in cui prevede l'inammissibilità della richiesta quando questa risulti "manifestamente infondata", postula un diverso tipo di valutazione, non più astratto ma concreto, in diretta e immediata correlazione col tema d'indagine proposto, ai fini del riscontro in ordine alla persuasività e alla congruenza dei risultati probatori posti a base dell'impugnazione straordinaria.Tale valutazione, peraltro, non può mai consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti, ma implica soltanto una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, finalizzata alla verifica dell'eventuale sussistenza di un'infondatezza che, in quanto definita come "manifesta", deve essere rilevabile "ictu oculi", senza necessità di approfonditi esami.Entrambe le valutazioni postulano, tuttavia, la comparazione delle nuove prove con quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile, di cui occorre quindi identificare il tessuto logico giuridico; comparazione che non richiede soltanto il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente prese, con quelle già esaminate, occorrendo invece che la pluralità di prove riconosciute nuove sia valutata anche unitariamente, vagliandosi, in una prospettiva globale, l'attitudine dimostrativa di esse, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 631 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)