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Sez. U, Sentenza n. 4668 del 08/05/1998 (Rv. 515245 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - ELEMENTI DI COLLEGAMENTO IN GENERE | Regime precedente alla legge n. 218 del 1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - Controversia proposta da un italiano contro uno straniero domiciliato in un paese aderente alla Cee - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e della convenzione di Vienna dell'undici aprile 1980 - Applicabilità - Luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio - Rilevanza.
Stato
decisa il 1998-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515245-01

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - ELEMENTI DI COLLEGAMENTO IN GENERE

Al fine del riscontro della competenza giurisdizionale del giudice italiano in ordine ad una controversia contrattuale proposta (nel regime precedente alla legge n.218 del 1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) da un italiano contro uno straniero domiciliato in un paese aderente alla Cee, il criterio di collegamento posto dall'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804), secondo cui detta giurisdizione sussiste quando l'obbligazione corrispondente al diritto vantato dall'attore debba essere eseguita in Italia, alla stregua della legge che regola il rapporto secondo il diritto internazionale privato dello Stato, implica che occorre far riferimento al luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio atteso che l'art. 57, primo comma, lett. a), della convenzione di Vienna dell'undici aprile 1980, ratificata con legge 11 dicembre 1985 n. 765 (ed entrata in vigore il 1 gennaio 1988 in sostituzione della precedente convenzione dell'Aja del 1 luglio 1964) dispone che, nel caso in cui l'acquirente non sia tenuto a pagare il prezzo in un luogo particolare, egli dovrà pagarlo al venditore presso la sede d'affari di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 CORTE COST., Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 11/12/1985 num. 765 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)