Sez. 3, Sentenza n. 24677 del 09/07/2014 Ud. (dep. 11/06/2015) Rv. 264114 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Danno ambientale - Costituzione di parte civile - Stato - Enti pubblici territoriali - Altri soggetti - Legittimazione - Condizioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
La legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali aventi ad oggetto fatti compiuti successivamente al 29 aprile 2006 a seguito della abrogazione dell'art. 18, comma terzo, della l. n. 349 del 1986 derivante dall'entrata in vigore dell'art. 318, comma secondo, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, spetta, in via esclusiva, allo Stato per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell'interesse pubblico alla integrità e salubrità dell'ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 311 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 313, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 318 CORTE COST., Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)