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Sez. 7, Ordinanza n. 4134 del 18/12/2025 Cc. (dep. 02/02/2026) Rv. 289124-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Assoluzione in primo grado - Condanna in appello su impugnazione del pubblico ministero - Ricorso per cassazione dell’imputato - Diminuente prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289124-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. non si applica nel caso in cui l'imputato, assolto in primo grado e condannato in appello su impugnazione del pubblico ministero, proponga ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, essendo il beneficio subordinato dalla citata disposizione alla mancata impugnazione della "sentenza di condanna".

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 24 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)