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Sez. 1, Sentenza n. 7648 del 21/01/2026 Cc. (dep. 26/02/2026) Rv. 289497-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Ulteriore riduzione di pena di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Condannato che abbia proposto appello ma non anche ricorso per cassazione - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289497-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

La riduzione di pena di un sesto prevista, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna non trova applicazione in favore dell'imputato che abbia proposto appello ma non anche ricorso per cassazione, poiché il beneficio consegue unicamente alla radicale mancanza dell'impugnazione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)