Sez. 1, Sentenza n. 7648 del 21/01/2026 Cc. (dep. 26/02/2026) Rv. 289497-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Ulteriore riduzione di pena di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Condannato che abbia proposto appello ma non anche ricorso per cassazione - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA
La riduzione di pena di un sesto prevista, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna non trova applicazione in favore dell'imputato che abbia proposto appello ma non anche ricorso per cassazione, poiché il beneficio consegue unicamente alla radicale mancanza dell'impugnazione.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)