Sez. 3, Sentenza n. 1708 del 24/03/1979 (Rv. 398062 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - SUPERAMENTO DEI LIMITI DI TALI MANSIONI - IRRILEVANZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - SUPERAMENTO DEI LIMITI DI TALI MANSIONI - IRRILEVANZA.*
Per la responsabilita indiretta del committente, di cui all'art 2049 cod civ, e sufficiente la sussistenza di un nesso di occasionalita necessaria fra il rapporto che lega l'autore dell'illecito al committente e la Determinazione del danno, nel senso che le incombenze svolte dall'incaricato o dal commesso abbiano reso possibile il fatto illecito e la produzione dell'evento dannoso, ancorche il commesso abbia agito autonomamente nell'ambito dell'incarico ricevuto, ovvero abbia addirittura ecceduto i limiti delle sue mansioni. (Conf 1354/74, mass n 369436).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)