Sez. 3, Sentenza n. 100 del 11/01/1982 (Rv. 417782 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Ai fini della configurabilità, ex art. 2049 cod. civ., della responsabilità indiretta dei committenti per i fatti illeciti dei loro commessi, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità necessaria fra il rapporto che lega l'autore dell'illecito al committente e l'avveramento del danno, nel senso che le mansioni normalmente svolte dal commesso abbiano reso possibile la condotta antigiuridica e la produzione dell'evento dannoso, ancorché il predetto abbia agito trasgredendo gli ordini ricevuti. (Conf 294/81, mass n 410726; (Conf 6557/80, mass n 410342; (Conf 1708/79, mass n 398062).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)