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Sez. 1, Sentenza n. 12136 del 19/10/2018 Cc. (dep. 19/03/2019) Rv. 275056 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Continuazione tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato-satellite oggetto di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. – Rideterminazione della pena – Modalità – Applicabilità per il reato-satellite della riduzione di pena di cui all'art. 444 cod. proc. pen. – Esclusione – Ragioni - Limiti.
Stato
decisa il 2018-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275056-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

Ai fini del riconoscimento della continuazione tra un reato più grave giudicato con rito ordinario ed un reato-satellite oggetto di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il giudice, nel determinare l'aumento di pena per quest'ultimo, non deve applicare la riduzione di pena prevista dal comma 1 del predetto articolo, atteso che la richiesta di rideterminazione della pena, formulata in sede di cognizione o "in executivis", comporta la caducazione dell'intero pregresso accordo sul reato-satellite, ferma restando la necessità di rispettare i limiti previsti dagli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 2, cod. proc. pen. e di non applicare per il reato-satellite una frazione di pena superiore a quella irrogata dal giudice della cognizione. (In motivazione la Corte ha aggiunto che tale caso non è assimilabile a quello della continuazione tra reati separatamente giudicati con rito ordinario e con rito abbreviato, atteso che in relazione al rito abbreviato è prevista una riduzione di pena fissa applicabile "ope legis").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)