Sez. 5 - , Sentenza n. 6789 del 03/12/2019 Cc. (dep. 20/02/2020) Rv. 278741 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Continuazione tra reati giudicati con rito abbreviato e con patteggiamento - Individuazione della violazione più grave – Criteri - Indicazione - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
Ai fini del riconoscimento della continuazione in fase esecutiva tra un reato giudicato con rito abbreviato ed altro con patteggiamento, l'individuazione del reato più grave deve essere effettuata confrontando la pena effettivamente irrogata dal giudice all'esito del giudizio abbreviato, tenendo, quindi, conto anche della riduzione per il rito, e la pena determinata in sede di patteggiamento, senza, invece, prendere in considerazione la concordata riduzione di pena, in quanto la richiesta di continuazione comporta la caducazione del pregresso accordo ex art. 444 cod. proc. pen., con il solo limite, previsto dagli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 2, cod. proc. pen., di non applicare per il reato-satellite una frazione di pena superiore a quella irrogata dal giudice della cognizione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice dell'esecuzione che, al fine di individuare la pena più grave in concreto inflitta, aveva confrontato le pene risultanti dalla riduzione per il rito abbreviato e quella concordata dalle parti nel patteggiamento).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)