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Sez. 5, Sentenza n. 7689 del 25/05/2002 (Rv. 554719 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Società estera - Stabile organizzazione in Italia - Nozione - Fonte - Individuazione - Requisiti della stabile organizzazione - Accertamento - Criterio sostanziale e non formale - Prevalenza - Necessità.
Stato
decisa il 2002-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554719-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di IVA, la nozione di stabile organizzazione in Italia di società estera, delineata dal modello di convenzione O.C.S.E. contro le doppie imposizioni, deve essere integrata alla luce della disciplina uniforme - più restrittiva - dettata in materia dalla sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, il cui art. 9, n. 1, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, fa riferimento al concetto di "centro di attività stabile", il quale richiede l'impiego di risorse umane e materiali, non essendo sufficiente la presenza di impianti nel territorio in cui l'operazione è compiuta. Va, peraltro, escluso che la struttura organizzativa "de qua" debba essere di per sè produttiva di reddito, ovvero dotata di autonomia gestionale o contabile. L'accertamento dei requisiti del centro di attività stabile, o stabile organizzazione, ivi compreso quello di dipendenza, deve essere condotto non solo sul piano formale, ma anche - e soprattutto - su quello sostanziale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)