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Sez. 1, Ordinanza n. 19973 del 06/10/2004 (Rv. 578396 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE | Reclamo al collegio - Provvedimento del collegio - Sentenza - Assoggettabilità ad appello - Conseguenze - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578396-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE

Avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo pronunciata dal G.I. non in funzione di giudice unico è ammesso il reclamo al collegio, che provvede in camera di consiglio con sentenza, provvedimento a sua volta soggetto (non essendo escluso dalla legge) ad appello ex art.339, primo comma, cod. proc. civ. (come del resto desumibile dall'art.130 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, laddove si prevede che, nel giudizio di appello contro la sentenza che ha provveduto sul reclamo, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza) e non a ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 1, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)