Sez. L, Sentenza n. 3615 del 02/05/1990 (Rv. 466945 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE - IRRITUALITÀ DETERMINANTI LA NULLITÀ - CONDIZIONI - SANATORIA - ESTREMI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE - IRRITUALITÀ DETERMINANTI LA NULLITÀ - CONDIZIONI - SANATORIA - ESTREMI.*
Eventuali irritualità dell'espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo ove incidano sulle garanzie del contraddittorio, come quelle consistenti nell'omissione delle comunicazioni di cui agli artt. 90 e 91 disp. Att. Cod. proc. civ. - trattasi, peraltro, di nullità relative che restano sanate se non opposte nella prima udienza successiva al deposito della relazione peritale e che si verificano solo se la detta omissione attenga all'inizio delle operazioni, non richiedendosi analoghe comunicazioni per ogni singola, ulteriore attività che il consulente tecnico ritenga di dover compiere. (V 2598/87, mass n 451721; (V 1599/86, mass n 444969; (V 2083/79, mass n 398463).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)