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Sez. L, Sentenza n. 2897 del 10/03/1992 (Rv. 476183 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria | Rifiuto del datore di lavoro per generica incollocabilità del lavoratore invalido avviato - Illegittimità - Per assoluta impossibilità di un collocamento non pregiudizievole - Ammissibilità - Prove relative - Riferimento a tutta l'area occupazionale dell'azienda - Necessità.
Stato
decisa il 1992-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476183-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria

Il datore di lavoro, se non può opporre una generica incollocabilità del lavoratore invalido avviato (al quale, senza peraltro essere costretto ad adeguare l'assetto produttivo e l'organizzazione aziendale alle particolari esigenze dell'invalido, deve attribuire le mansioni più idonee e compatibili con il suo stato, ricercando la sua collocazione anche in servizi accessori e collaterali alla vera e propria attività produttiva), può invece fornire la prova dell'assoluta impossibilità - con riguardo a tutta l'area occupazionale dell'azienda e non già con riferimento solo a determinati settori o reparti di essa - di un collocamento non pregiudizievole per l'invalido stesso, per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)