Sez. L, Sentenza n. 11681 del 09/11/1995 (Rv. 494596 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Obbligo del datore di lavoro - Liberazione - Condizioni - Onere probatorio.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
In tema di collocamento obbligatorio, il datore di lavoro può ritenersi svincolato dall'obbligo di assunzione dell'invalido, avviato ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, solo allorquando si riscontri l'assoluta impossibilità di un collocamento non pregiudizievole per l'invalido stesso, per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti (derivando in tal caso il diritto del datore di lavoro di rifiutare l'assunzione anche dal disposto dell'art. 2087 cod. civ., finalizzato a tutelare l'integrità fisica di tutti i prestatori di lavoro, e quindi anche degli invalidi, impedendo il verificarsi di situazioni potenzialmente pregiudizievoli nei loro confronti), o allorquando l'invalido non sia assolutamente collocabile, in ragione della sua minorazione, in alcun settore, anche accessorio o collaterale, dell'intera azienda (non potendosi la tutela dell'invalido spingere sino a garantirgli l'obbligatorietà dell'assunzione anche a fronte di assetti organizzativi aziendali caratterizzati da una situazione di oggettiva ed assoluta incompatibilità con la sua qualificazione professionale e con le sue menomazioni). Incombe sul datore di lavoro che voglia liberarsi dall'obbligo di assunzione l'onere di provare la sussistenza delle suddette condizioni, che costituiscono eccezioni alla normale collocabilità degli invalidi nelle aziende aventi i requisiti dimensionali previsti dalla legge, fermo restando che il suddetto onere probatorio non può considerarsi soddisfatto mediante un generico richiamo all'inesistenza di posizioni di lavoro compatibili con le specifiche condizioni dell'avviato al lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)