Sez. L, Sentenza n. 5086 del 04/10/1982 (Rv. 422980 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE DELLA LETTURA - NULLITÀ ASSOLUTA DELLA SENTENZA - IMPOSSIBILITÀ DI PRONUNCIARE LA DECISIONE SUBITO DOPO LA DISCUSSIONE - RINVIO AD ALTRA UDIENZA DI DISCUSSIONE - NECESSITÀ - RISERVA DI DELIBERARE E LEGGERE IL DISPOSITIVO AD UNA UDIENZA NON PREFISSATA - DIVIETO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE DELLA LETTURA - NULLITÀ ASSOLUTA DELLA SENTENZA - IMPOSSIBILITÀ DI PRONUNCIARE LA DECISIONE SUBITO DOPO LA DISCUSSIONE - RINVIO AD ALTRA UDIENZA DI DISCUSSIONE - NECESSITÀ - RISERVA DI DELIBERARE E LEGGERE IL DISPOSITIVO AD UNA UDIENZA NON PREFISSATA - DIVIETO.*
Nel nuovo rito del lavoro, la mancata pronuncia della sentenza nella stessa udienza di discussione, con immediata lettura del suo dispositivo, in violazione degli artt. 429 e 437 cod. proc. civ. comporta la nullità assoluta della sentenza medesima, determinando la frustrazione del principio di concentrazione che informa il nuovo processo del lavoro e che comporta effetti di essenziale rilievo in ordine all'immutabilità, all'esecutività e alla impugnabilità della decisione. L'eventuale impossibilità di pronunciare la decisione subito dopo la relazione del giudice incaricato e le conclusioni dei difensori, legittima il collegio a rinviare la causa ad altra udienza di discussione, da considerare un prosieguo di quella iniziata, ma non ad assegnare la causa a sentenza dopo la discussione, riservandosi la deliberazione e la lettura del dispositivo ad una udienza non prefissata, di cui le parti non hanno conoscenza, in quanto in tale ipotesi si realizza una inammissibile soluzione di continuità tra la discussione e la deliberazione e pronuncia della sentenza. (Conf 4561/80, mass n 408396; (Conf 1022/80, mass n 404480; (Conf 4359/79, mass n 400880).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)