Sez. 6, Sentenza n. 33226 del 14/07/2015 Cc. (dep. 28/07/2015) Rv. 264940 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Inosservanza - Inefficacia della misura - Analoga conseguenza nel caso di annullamento con rinvio della decisione - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
In tema di riesame di misure cautelari reali, la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro, a norma del combinato disposto del comma settimo dell'art. 324 cod. proc. pen. e del comma decimo dell'art. 309 stesso codice, si verifica solo nel caso in cui il Tribunale del riesame non provveda nel termine di dieci giorni e non anche nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento con rinvio dell'ordinanza relativa al riesame della misura (Conf. sent. n. 33227 del 2015 non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)