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Sez. 5, Sentenza n. 5473 del 02/12/1997 Cc. (dep. 15/04/1998) Rv. 211043 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Conseguente all'annullamento di un provvedimento del tribunale del riesame - Termini perentori previsti dall'art. 309 cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211043-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di un provvedimento del tribunale del riesame da parte della Corte di Cassazione, non sono applicabili i termini perentori, di cinque giorni per la trasmissione degli atti e di dieci giorni dalla trasmissione per la decisione, di cui all'art. 309, commi quinto e nono, cod. proc. pen., atteso che tale articolo disciplina il procedimento nella fase del riesame immediatamente successiva all'emissione dell'ordinanza cautelare e non regola invece la fase del giudizio di rinvio. Pertanto il mancato rispetto dei detti termini non comporta la sanzione dell'inefficacia sopravvenuta del provvedimento cautelare prevista dal comma decimo del medesimo articolo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 173 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)