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Sez. 1, Sentenza n. 9162 del 30/08/1995 (Rv. 493811 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ | Clausola compromissoria - Stipulazione da un rappresentante non munito del relativo potere - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493811-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ

L'assoluta inefficacia della clausola compromissoria, che sia stata stipulata da un rappresentante non munito del relativo potere (nella specie, procuratore di un socio di società di fatto, autorizzato a costituirsi nell'atto di alienazione dell'azienda gestita dalla società, ma non stipulare la relativa clausola compromissoria, in fattispecie anteriore all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 808 cod. proc. civ., introdotto con la legge n. 25 del 1994), è più rilevante di qualsiasi altra ipotesi d'inefficacia della clausola medesima - quali quelle derivanti dal mancato verificarsi di una condizione o della mancata scadenza di un termine -, in quanto nell'indicata situazione si rileva insussistente la volontà contrattuale delle parti, la quale rappresenta il fondamento della potestà decisoria degli arbitri; con la conseguenza che la situazione medesima è riconducibile all'ipotesi d'impugnabilità del lodo prevista dall'art. 829 con. 1, cod. proc. civ., dovendosi la nozione di nullità contemplata da tale disposizione riferire alla radicale inidoneità del negozio compromissorio a produrre effetti, non tanto a specifici vizi genetici del negozio medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)