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Sez. L, Sentenza n. 13836 del 08/11/2001 (Rv. 550099 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Criteri di classificazione dei datori di lavoro ex art. 49 legge n. 88 del 1989 - Precedenti inquadramenti - Ultrattività - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2001-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550099-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Nella materia degli inquadramenti dei datori di lavoro ai fini previdenziali, è manifestamente infondata, in relazione agli art. 3, 41 e 97 Cost., la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 49, terzo comma, legge n. 88 del 1989 (in base alla quale i criteri di classificazione dettati dallo stesso articolo non sono applicabili con riguardo ad attività iniziate prima dell'entrata in vigore della detta legge), posto che, da un lato, la temporanea previsione di differenziazioni agevolative nell'ambito di una stessa categoria di soggetti è una scelta legislativa che - come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 378 del 1994 - non è irrazionale nel caso di modificazione di una normativa e, dall'altro, gli effetti distorsivi derivanti dall'ultrattività dei precedenti inquadramenti hanno trovato un limite definitivo nell'art. 1, comma duecentotrentaquattresimo, legge n. 662 del 1996, che ha posto fine alla duplicità di disciplina stabilendo la piena operatività dei nuovi criteri a decorrere dal gennaio 1997.

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 234 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)