Sez. L, Sentenza n. 7187 del 10/07/1990 (Rv. 468194 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - ECCESSIVA MORBILITÀ - COMPORTO PER SOMMATORIA NON PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE SECONDO EQUITÀ - PORTATA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO, PER IL COMPORTO INTERNO, A QUELLO PREVISTO PER RICADUTA NELLA STESSA MALATTIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - ECCESSIVA MORBILITÀ - COMPORTO PER SOMMATORIA NON PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE SECONDO EQUITÀ - PORTATA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO, PER IL COMPORTO INTERNO, A QUELLO PREVISTO PER RICADUTA NELLA STESSA MALATTIA.*
In tema di eccessiva morbilità, il comporto per sommatoria - ove la contrattazione collettiva non lo preveda e non vi siano Usi utilmente richiamabili - deve essere determinato dal giudice secondo equità, la quale si identifica nella cosiddetta equità integrativa che è diretta a contemperare i contrastanti interessi del datore di lavoro e del lavoratore. Tale giudizio equitativo però non si sottrae al controllo di legittimità, essendo la pronuncia adottata dal giudice del merito censurabile sotto il profilo della logicità e della congruità della motivazione. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale, nel determinare secondo equità il comporto per sommatoria aveva erroneamente fatto riferimento, quanto al termine interno, al comporto previsto per l'ipotesi della ricaduta nella stessa malattia, quale previsto dall'art. 19 CCNL 15 luglio 1979 per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata, senza tener conto della peculiarità di tale ipotesi, non assimilabile a quella dell'eccessiva morbilità). (V 1742/89, mass n 462460; (V 5524/86, mass n 448038; (V 2056/86, mass n 445358).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)