diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2230 del 03/03/1987 (Rv. 451458 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DEL CANONE PER RIVALUTAZIONE MONETARIA - INEFFICACIA EX ART. UNICO DEL D.L. N. 426 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451458-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DEL CANONE PER RIVALUTAZIONE MONETARIA - INEFFICACIA EX ART. UNICO DEL D.L. N. 426 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di locazione di immobili urbani, il quarto comma dell'art. unico del DL 24 luglio 1973 n. 426 (convertito nella legge 4 agosto 1973 n. 4953, il quale, dopo aver stabilito la nullità dei patti che prevedono aumenti dei canoni, ove stipulati successivamente alla entrata in vigore del decreto medesimo, dispone che dalla stessa data sono inefficaci le clausole di adeguamento dei canoni dirette a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria, va inteso riferito ai soli contratti soggetti alla proroga legale di cui al primo comma (fino al 31 gennaio 1974), e non si estende, pertanto, ai contratti con scadenza convenzionale posteriore alla data di tale proroga. (Conf 3779/86, mass n 446638; (Conf 4058/85, mass n 441580; (Conf 1925/81, mass n 412612).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)