Sez. 3, Sentenza n. 4058 del 05/07/1985 (Rv. 441580 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE ALL'ANDAMENTO DEL COSTO DELLA VITA - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL D.L. N. 426 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE ALL'ANDAMENTO DEL COSTO DELLA VITA - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL D.L. N. 426 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
L'inefficacia delle clausole di adeguamento del canone di locazione all'andamento del costo della vita, stabilita dal quarto comma dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973 n. 426, si applica soltanto ai contratti di locazione sottoposti alla proroga legale di cui al primo comma e non si estende, pertanto, ai contratti non prorogati per non essersi ancora verificata la scadenza del termine finale convenzionalmente determinato dalle parti. (Conf 826/84, mass n 433043; (Conf 6035/83, mass n 430843; (Conf 1430/83, mass n 426255; (Conf 1925/81, mass n 412612).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)