Sez. L, Sentenza n. 4418 del 07/08/1982 (Rv. 422410 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CESSAZIONE DEL LAVORO E SUCCESSIVA RIPRESA FRA LE STESSE PARTI - FRAZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CESSAZIONE DEL LAVORO E SUCCESSIVA RIPRESA FRA LE STESSE PARTI - FRAZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
In caso di cessazione dell'attività lavorativa e di sua successiva ripresa fra le stesse parti, il rapporto di lavoro deve intendersi effettivamente frazionato qualora fra datore di lavoro e lavoratore sia intervenuto un accordo novativo idoneo ad imprimere al nuovo contratto concreti e qualificanti aspetti di diversità e fondato sull'oggettiva esistenza di situazioni giuridiche ed esigenze organizzative non secondarie ed accessorie, bensì radicalmente nuove, diverse, concrete ed effettive, e tali, quindi, da far escludere totalmente la ravvisabilità di un'interruzione meramente fittizia del rapporto. (Conf 3388/76, mass n 382173).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)