Sez. L, Sentenza n. 1359 del 23/02/1983 (Rv. 426166 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ACCOMPAGNATA DALLA CORRESPONSIONE DELLA LIQUIDAZIONE - SUCCESSIVA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE - UNICITÀ DEL RAPPORTO - NOVAZIONE DELLO STESSO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ACCOMPAGNATA DALLA CORRESPONSIONE DELLA LIQUIDAZIONE - SUCCESSIVA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE - UNICITÀ DEL RAPPORTO - NOVAZIONE DELLO STESSO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La disposta risoluzione del rapporto di lavoro, seguita da riassunzione del lavoratore, ancorché accompagnata dalla corresponsione della liquidazione può essere considerata come attuativa di un accordo novativo solo nel caso in cui fra le parti siano intervenute pattuizioni idonee ad imprimere al nuovo contratto concrete e qualificanti aspetti di diversità e fondate sull'oggettiva esistenza di situazioni giuridiche ed esigenze organizzative non secondarie, bensì radicalmente nuove e diverse e, quindi, del tutto estranee al fine di rendere possibile un frazionamento della anzianità. (V 2071/81, mass n 412789; (V 6107/78, mass n 395931; (V 5155/78, mass n 394904; (Conf 4418/82, mass n 422410; (Conf 4225/79, mass n 400745; (Conf 3388/76, mass n 382173).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)