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Sez. U, Sentenza n. 66 del 07/01/1993 (Rv. 480166 - 01)

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Preventivo | Per improponibilità assoluta della domanda in difetto di una norma invocabile - Inammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480166-01

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Preventivo

È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, qualora le contestazioni del ricorrente siano limitate al rilievo della cosiddetta improponibilità assoluta della domanda, sotto il profilo della carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, senza porre in discussione che la pronuncia a tal riguardo spetti al giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)