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Sez. L, Sentenza n. 21234 del 10/10/2007 (Rv. 599504 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Forme di previdenza già istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 - Iscritti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993 non aventi diritto ai trattamenti pensionistici - Rideterminazione delle regole del Fondo di previdenza complementare ai sensi dell'art. 18, comma 7, del d.lgs. n. 124 del 1993 - Riscattabilità della posizione individuale in caso di recesso dal Fondo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599504-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

In riferimento alle forme pensionistiche complementari già istituite all'entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, i relativi iscritti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di natura pensionistica, non possono vantare un diritto soggettivo al riscatto della posizione individuale nel caso in cui recedano dal Fondo di previdenza complementare a motivo della rideterminazione della disciplina delle prestazioni del Fondo stesso ai sensi del comma 7 dell'art. 18 del d.lgs. n. 124 del 1993, giacchè, diversamente da quanto stabilito dall'art. 10 dello stesso d.lgs. n. 124, che riguarda "fondi a capitalizzazione" ed implica la cessazione del rapporto lavorativo, nel caso contemplato dal comma 7 è soltanto in conseguenza e per l'effetto della rideterminazione negoziale delle regole Fondo e della sua trasformazione in fondo a capitalizzazione individuale che potrebbe farsi valere, dal momento dell'avvenuta trasformazione del Fondo, il suddetto diritto al riscatto. (Nella specie la S.C., enunciando l'anzidetto principio di diritto, ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso che, nel caso di accordo aziendale volto alla ristrutturazione di un preesistente Fondo di previdenza complementare, con rideterminazione delle regole nel senso della capitalizzazione individuale, potesse sussistere, in favore degli iscritti recedenti, il diritto ad un congruo controvalore - cd. zainetto - della loro partecipazione al fondo stesso commisurato ai contributi versati e alla prestazione pensionistica ancora in corso di maturazione.)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 10, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 18 com. 7 CORTE COST., Legge 23/10/1992 num. 421 art. 3 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)