Sez. L, Sentenza n. 4136 del 22/02/2007 (Rv. 596295 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Disciplina stabilita dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 - Cessazione del rapporto senza maturazione del diritto a pensione - Mancato esercizio di opzioni di trasferimento - Quota di riscatto - Calcolo.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE
In tema di previdenza complementare, in relazione alle tre opzioni stabilite dall'art. 10, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 - trasferimento del capitale accumulato ad altro fondo "chiuso", trasferimento ad un fondo "aperto", riscatto -, agli iscritti che abbiano cessato il rapporto senza maturazione del diritto a pensione in epoca successiva all'entrata in vigore della legge stessa e che non abbiano esercitato alcuna opzione di trasferimento è garantito il riscatto della posizione individuale, cioè soltanto una indennità "una tantum" calcolata in ragione del diritto maturato secondo la regolamentazione della gestione ordinaria del fondo, senza che essi possano rivendicare una ricapitalizzazione dei trattamenti rimasti comunque allo stato virtuale. Non rileva in contrario che il fondo sia entrato in fase di liquidazione, atteso che permangono anche in tal caso le norme regolamentari che disciplinano i diritti di accesso a pensione e alla prestazione "una tantum", dovendosi negare che la liquidazione del fondo consista in una distribuzione delle riserve matematiche, le quali non costituiscono la misura dei diritti dell'iscritto, ma un mero strumento attuariale per valutare le risorse necessarie per far fronte agli impegni futuri e alle garanzie assunte dal Fondo verso gli iscritti, non potendosi gravare il fondo, nella fase di liquidazione, di oneri maggiori rispetto a quelli che avrebbe affrontato nel corso del suo normale funzionamento. (Fattispecie relativa a lavoratori già dipendenti della Isveimer).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 10, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 11, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 18 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 10 CORTE COST., Legge 19/11/1996 num. 588 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)