Sez. L, Sentenza n. 3159 del 23/05/1984 (Rv. 435206 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - "COMANDO" E "DISTACCO" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - EFFETTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - "COMANDO" E "DISTACCO" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - EFFETTI.*
Nel rapporto di lavoro privato, l'ipotesi del "comando" o "distacco" si configura quando il datore di lavoro, nel legittimo Esercizio dei suoi poteri direttivi, o, comunque, con il consenso del lavoratore, ponga quest'ultimo a disposizione di altro soggetto per la esplicazione della sua attività lavorativa e dà luogo, non già all'Estinzione dell'originario rapporto di lavoro ed al sorgere di un nuovo rapporto con tale soggetto, ma soltanto ad una variazione delle modalità di esecuzione dell'obbligazione fondamentale di prestare la propria opera, gravante sul dipendente, nel senso che lo stesso non deve più adempierla nei confronti del suo datore di lavoro bensì a favore del beneficiario. (Conf 1921/81, mass n 412609).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)