Sez. L, Sentenza n. 1921 del 04/04/1981 (Rv. 412609 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - 'COMANDÒ E 'DISTACCÒ DEL PRESTATORE D'OPERA - ESTREMI - EFFETTI - MODIFICAZIONE DELLE MODALITA DI ESECUZIONE DELL'OBBLIGAZIONE FONDAMENTALE DEL LAVORATORE - CONFIGURABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - 'COMANDÒ E 'DISTACCÒ DEL PRESTATORE D'OPERA - ESTREMI - EFFETTI - MODIFICAZIONE DELLE MODALITA DI ESECUZIONE DELL'OBBLIGAZIONE FONDAMENTALE DEL LAVORATORE - CONFIGURABILITA.*
Il 'comandò o 'distaccò si configura quando il datore di lavoro, nel legittimo Esercizio dei suoi poteri direttivi, o comunque con il consenso del prestatore d'opera, ponga quest'ultimo a disposizione di altro soggetto per l'esplicazione della sua attivita lavorativa e da luogo, non gia all'Estinzione dell'originario rapporto di lavoro ed al sorgere di un nuovo rapporto con detto soggetto, bensi ad una modificazione delle modalita di esecuzione dell'obbligazione fondamentale, di prestare la propria opera, gravante sul lavoratore, nel senso che lo stesso non deve piu adempierla nei confronti del suo datore di lavoro, ma a favore del soggetto suindicato. (V 1417/80, mass n 404961; (V 5868/79, mass n 402536; (V 1664/79, mass n 398017).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)