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Sez. L, Sentenza n. 5406 del 06/06/1990 (Rv. 467563 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI - ESTINZIONE DELL'ORIGINARIO RAPPORTO E COSTITUZIONE DI UN NUOVO RAPPORTO O COESISTENZA DI DUE RAPPORTI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467563-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI - ESTINZIONE DELL'ORIGINARIO RAPPORTO E COSTITUZIONE DI UN NUOVO RAPPORTO O COESISTENZA DI DUE RAPPORTI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Il caso del comando o distacco - che si configura quando il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, ponga quest'ultimo a disposizione di altro soggetto per l'esplicazione della sua attività lavorativa - non dà luogo all'Estinzione dell'originario rapporto di lavoro ed al sorgere di un nuovo rapporto con tale soggetto, o alla coesistenza dei due rapporti, ma solo alla variazione dell'obbligazione fondamentale concernente la prestazione dell'attività lavorativa del dipendente, che da quest'ultimo deve essere adempiuta in favore del beneficiario, anziché direttamente nei confronti del datore di lavoro. (V 5398/82, mass n 423163; (Conf 614/87, mass n 450339; (Conf 5708/84, mass n 437383; (V 3159/84, mass n 435206; (Conf 4918/83, mass n 429809).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)